NewsEredità: legittima o beneficiario causa morte?

26 Maggio 20210
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Anche questa settimana continuiamo a parlare di eredità, ma questa volta dal punto di vista finanziario.

Secondo la nostra legge, chi fa testamento non può liberamente destinare tutti i beni di sua proprietà a chi vuole, ma una quota del proprio patrimonio deve per legge andare ai parenti più stretti:

  • il coniuge (a meno che sia intervenuto il divorzio)
  • i figli (anche adottivi)
  • i genitori, nel caso in cui non ci siano figli.

Questa parte di eredità che spetta di diritto ai parenti stretti si chiama legittima.

 

Ci sono però pochi beni che non rientrano nella quota legittima e che non rientrano neppure nella parte minima di cui il legittimario ha diritto, ovvero sono beni liberi. Alcuni di questi possono essere destinati a chi si vuole, anche senza bisogno di fare un testamento. I beni liberi, in seguito alla morte passano a chi di diritto, essendo stabiliti in contratti che prevedono l’indicazione del Beneficiario Caso Morte.

Tali beni non rientrando nell’asse ereditario, non concorrono a formare la quota di legittima: potrebbero, da un lato essere assegnati al legittimario, sommandosi alla quota legittima e agevolandolo fiscalmente oppure essere assegnati ad uno o più beneficiari.

Quali sono questi beni liberi?

  • il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (il cosiddetto TFR) nonché l’indennità di preavviso;
  • le quote di fondi pensione che vengono liquidate solo ai beneficiari. In questo caso, questi non saranno tenuti a dividere tali somme con i legittimari;
  • i rimborsi delle assicurazioni sulla vita: anche in questo caso, il denaro versato dalla compagnia assicuratrice non rientra nella quota di legittima e può essere destinato a chiunque. In pratica, si può rendere beneficiario dell’assicurazione chi si vuole.

Il TFR è dovuto dal datore di lavoro al dipendente defunto e va al coniuge, ai figli, oppure ai parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo (suoceri, cognati, generi, nuore), solo se a carico del lavoratore. Non rientrando nell’asse ereditario, il TFR non è soggetto a imposta di successione.  Se non sono presenti i beneficiari, il testatore prima della morte può destinare tali somme in favore di chi vuole.

Lo stesso trattamento viene riservato alle quote di fondi pensione a cui il deceduto aveva destinato le indennità di preavviso e il TFR. Allo stesso modo, quote di fondi pensione privati possono essere liberamente destinate ad un beneficiario anche successivamente alla data di pensionamento purché il contratto sia sottoscritto prima.

Qualsiasi tipo di polizza vita o prodotto finanziario con cappello assicurativo, non entra nell’asse ereditario, scontando le imposte sulla successione, senza rientrare nella legittima.

Questo accade perché chi incassa tali somme non lo fa in qualità di erede, ma di beneficiario della polizza. Tale beneficiario può essere un erede legittimo o meno e il sottoscrittore può modificare in qualsiasi momento tramite comunicazione alla società collocatrice o con disposizione testamentaria.

L’unica possibilità che in questo caso rimane ai legittimari è di agire contro il beneficiario della polizza per recuperare le somme pagate a titolo di premi in violazione delle quote di legittima.

In conclusione, è quindi sempre importante, in qualsiasi contratto in cui è prevista la compilazione del o dei beneficiari indicarli nello specifico con:

  • i dati anagrafici,
  • il codice fiscale,
  • un indirizzo di corrispondenza,
  • un recapito telefonico

In questo modo si agevola la società al rintracciamento dei beneficiari, senza dare adito a possibili dubbi. L’indicazione generica di “eredi legittimi” o “la moglie in difetto i figli” possono generare spiacevoli sorprese agli eredi!

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