NewsEredità: accettazione o rinuncia

19 Maggio 20210
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Eredità: accettazione o rinuncia?

Sono molte le pratiche di cui un chiamato all’eredità deve occuparsi quando muore un suo caro, ad esempio un genitore.

In primis, bisogna capire se conviene o meno accettare l’eredità lasciataci. Infatti, si ereditano sia i patrimoni attivi che i debiti lasciati dal defunto.

Nei casi in cui occorra verificare attivi e passivi del patrimonio lasciato, è bene procedere con l’accettazione con beneficio di inventario. In questo caso, il chiamato, ad esempio il figlio del defunto, si riserva il diritto di accettare l’eredità solo dopo aver verificato la consistenza del patrimonio.

Se, invece, sappiamo che il defunto ha lasciato molti debiti, è bene rinunciare all’eredità tramite notaio o attraverso il cancelliere del Tribunale del luogo dove si è aperta la successione, quindi dove aveva la residenza il defunto.

È sempre possibile rinunciare? No, la rinuncia deve essere fatta ENTRO 10 ANNI dalla morte del defunto, diversamente non è più possibile rinunciare all’eredità.

Inoltre, non è possibile rinunciare all’eredità se la stessa è stata accettata anche solo TACITAMENTE.

La legge infatti prevede che il chiamato all’eredità che attua dei comportamenti concludenti tali da far presumere un’accettazione diventi erede senza necessità di un atto formale.

I giudici hanno individuato alcune ipotesi di accettazione tacita dell’eredità:

  • Utilizzo dell’appartamento del defunto;
  • Incasso di somme di denaro del defunto;
  • Pagamento di un debito, di un’assicurazione;
  • Avvio di una causa per riscuotere un credito.

 

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