NewsTutela dell’acquirente nelle compravendite immobiliari relative ad un immobile in costruzione

2 Maggio 2024
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Nell’ambito della tutela degli acquirenti di immobili da costruire è emersa la necessità da parte del legislatore di prescrivere alcuni obblighi per i venditori al fine di evitare la prassi, purtroppo diffusa, di mancata consegna dell’immobile.

Capita, infatti, frequentemente che l’impresa costruttrice non riesca a portare a termine la costruzione per mancanza di liquidità o per l’ingresso in una procedura fallimentare, con la perdita da parte dell’acquirente dell’importo versato a titolo di caparra ed acconti.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in vigore dagli inizi del 2019, ha infatti modificato l’originario D.Lgs 122/2005 in materia di immobili da costruire prevedendo tra l’altro le seguenti prescrizioni:

  • il contratto preliminare deve essere redatto con la forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata da Notaio al fine di maggiormente garantire il promissario acquirente;
  • il promittente venditore deve consegnare all’atto preliminare una polizza fideiussoria volta a garantire, in caso di mancata consegna dell’immobile e/o recesso dell’acquirente per omesso rilascio di polizza decennale postuma, la restituzione di quanto versato a titolo di caparra e/o acconti;
  • alla stipula del definitivo dovrà essere consegnata, infatti, come condizione di validità dell’atto, una polizza decennale postuma a garanzia di vizi di realizzazione avente come copertura temporale almeno anni 10.

Tale normativa si applica tuttavia solo per gli immobili il cui iter autorizzativo di intervento edilizio sia iniziato dopo il 16 Marzo 2019. È necessario quindi che l’acquirente richieda in prima battuta a quando risalga la richiesta di titolo abilitativo a costruire.

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